LEGGE 4 maggio 1951, n. 512
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati.
Art. 2
Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.
Art. 3
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale e' stato sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.
Art. 4
La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, dal 1 gennaio 1949.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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