LEGGE 21 maggio 1951, n. 513
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano contratto o contraggano matrimonio anteriormente alla cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45 (art. 4), S maggio 1948, n. 543 (art. 2), 7 maggio 1948, n. 810. La disposizione del comma precedente non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo stato ad essi riferentisi.
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