LEGGE 5 giugno 1951, n. 514
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Ai possessori di apparecchi di accensione (azionati da pietrina focaia od a carta piroforica, da corrente elettrica o da altri mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, è consentito, in via eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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