DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 516
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 e 2 aprile 1951, n. 225, che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee e di aggiungere a queste alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura, e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale, approvate coi decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453; 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 2 aprile 1951, n. 225 e con l'art. 3 del decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B), firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 31 dicembre 1951.
Art. 2
L'esenzione daziaria, accordata fino al 31 luglio 1951 col decreto Presidenziale 31 gennaio 1951, n. 23, per alcuni semi oleosi, e' estesa ai semi di senapa, di papavero, di zucca ed ai "semi non nominati", di cui alla voce n. 110 della tariffa dei dazi doganali di importazione. Fino alla stessa data gli oli di semi di senapa, di papavero, di cartamo, di tabacco, di zucca, di vinacciuoli e di te', compresi nella voce n. 139-p-2) della detta tariffa, sono ammessi alla importazione al dazio del 10% sul valore.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA PELLA - SEGNI - TOGNI - LA MALFA - PETRILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 27. - FRASCA
Tabelle
TABELLA A Aggiunte alle norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) TABELLA B Modificazioni delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa Parte di provvedimento in formato grafico ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta in nota la modifica apportata alla Tabella A a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/07/1951, n. 166: "a pag. 2161, seconda colonna della Tabella A, al n. 242, lettera a, quarta linea, ove e' detto "...contenente meno..."ecc., si deve leggere: "... contenente non meno..." ecc.
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