LEGGE 29 giugno 1951, n. 518
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" un contribuito di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.
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