LEGGE 29 giugno 1951, n. 518

Type Legge
Publication 1951-06-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È concesso all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" un contribuito di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.

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