LEGGE 5 luglio 1951, n. 519
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. Il quinto comma e' soppresso. Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".
Art. 2
Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verra' effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 1953.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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