LEGGE 5 luglio 1951, n. 519

Type Legge
Publication 1951-07-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. Il quinto comma e' soppresso. Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".

Art. 2

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verra' effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 1953.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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