LEGGE 5 luglio 1951, n. 519

Type Legge
Publication 1951-07-05
Ultimo aggiornamento 1951-07-12
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. Il quinto comma e' soppresso. Art. 5. - Dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati".

Art. 2

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verra' effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 1953.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)