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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 525

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia ed il Portogallo, il 18 febbraio 1950: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Scambi di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 febbraio 1950.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1951

Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 50. - CARLOMAGNO

Accordo 1 - art. 1

Accordi di carattere economico e scambi di Note fra l'Italia ed il Portogallo ACCORDO COMMERCIALE TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO Il Governo italiano e il Governo Portoghese, al fine di intensificare il traffico commerciale tra i rispettivi Paesi, adattandolo alle circostanze attuali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Trattato di Commercio e di Navigazione del 4 agosto 1934 ed i suoi allegati restano in vigore nelle parti che non siano in contraddizione col presente Accordo.

Accordo 1 - art. 2

Art. 2. Agli effetti del presente Accordo, s'intenderanno per merci portoghesi quelle originarie dal territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese. Si intenderanno per merci italiane quelle originarie dal territorio metropolitano e dai territori sottoposti, alla giurisdizione italiana.

Accordo 1 - art. 3

Art. 3. L'Italia e il Portogallo si concederanno reciprocamente un trattamento quanto piu' liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di conseguire quanto prima il ritmo normale dei loro scambi tradizionali.

Accordo 1 - art. 4

Art. 4. Il Governo portoghese s'impegna ad autorizzare la esportazione delle merci portoghesi di cui alla lista "A" allegata al presente Accordo; e, per le merci contingentate, sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione delle merci contingentate di cui alla suddetta lista "A" sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista "B" allegata al presente Accordo; e, per le merci contingentate, sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo portoghese si impegna ad autorizzare l'importazione delle merci contingentate di cui alla suddetta lista "B" sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. I contingenti di cui alle liste "A" e "B" succitate potranno essere ripartiti in quote semestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale.

Accordo 1 - art. 5

Art. 5. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici tra i due Paesi, le Parti contraenti hanno convenuto che le merci le quali non figurano nelle accluse liste "A" e "B", come quelle i cui contingenti saranno esauriti, potranno, durante la validita' del presente Accordo, essere importate ed esportate da una parte e l'altra, a condizione di ottenere la preventiva autorizzazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi.

Accordo 1 - art. 6

Art. 6. I pagamenti relativi alle operazioni previste dal presente Accordo si effettueranno conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.

Accordo 1 - art. 7

Art. 7. Le compensazioni private tra i due Paesi non sono consentite. Tuttavia quelle approvate dalle due Parti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, potranno essere portate a compimento alle condizioni previste nelle rispettive autorizzazioni.

Accordo 1 - art. 8

Art. 8. Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di procedere alla nomina di una Commissione mista la quale si riunira' a domanda delle Autorita' competenti di uno dei due Paesi. Le rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualita' di delegati della Commissione mista, assicureranno, negli intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo.

Accordo 1 - art. 9

Art. 9. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data in cui sara' parafato e definitivamente il giorno della sua firma. Esso sara' valido per un anno a decorrere dalla data odierna e si intendera' tacitamente rinnovato per un altro anno qualora non venga denunziato novanta giorni prima della scadenza. Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua portoghese, entrambi i testi facendo ugualmente fede ed e' stato parafato a Roma il 18 febbraio 1950. p. Il Governo portoghese F. DE CALHEIROS E MENEZES p. Il Governo italiano SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Accordo 1 - Liste

LISTA A IMPORTAZIONI IN ITALIA DAL PORTOGALLO Parte di provvedimento in formato grafico LISTA B IMPORTAZIONI IN PORTOGALLO DALL'ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo 2- art. 1

Accordo di pagamenti tra l'Italia e il Portogallo Il Governo italiano e il Governo Portoghese allo scopo di regolare i pagamenti correnti tra l'Italia e il Portogallo hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Agli effetti del presente Accordo si intendera' per Portogallo il territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese e per l'Italia il territorio metropolitano italiano e i territori sottoposti alla giurisdizione italiana.

Accordo 2- art. 2

Art. 2. Tutti i pagamenti correnti tra l'Italia e il Portogallo saranno effettuati mediante scritture a credito o a debito, a seconda dei casi, nel conto previsto nel successivo art. 3, alle condizioni stabilite nel presente Accordo ed in conformita' con le disposizioni sui cambi in vigore in entrambi i Paesi.

Accordo 2- art. 3

Art. 3. L'Ufficio italiano dei Cambi, in qualita' di agente del Governo italiano, aprira' al nome del Banco de Portugal, quale agente del Governo portoghese, un conto in dollari, denominato "Conto Generale Dollari USA", che in seguito sara' designato, nel presente Accordo, "Conto Generale".

Accordo 2- art. 4

Art. 4. Il "Conto Generale" potra' presentare indistintamente un saldo creditore o debitore; qualora tale saldo superi l'ammontare di dollari USA 500.000 l'eccedenza portera' interessi in ragione del 2% annuo. Le parti contraenti stabiliscono di concedersi reciprocamente un "Working balance" fino al limite di dollari USA 1.000.000 (un milione). Nel caso in cui il "Conto Generale" presenti, nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, un saldo superiore all'ammontare del "working balance" stabilito, l'eccedenza sara' esigibile il giorno stesso in dollari USA liberamente trasferibili o, eventualmente, in altra moneta che l'istituto creditore concordi di accettare, salvo quanto disposto al primo alinea del successivo articolo 12.

Accordo 2- art. 5

Art. 5. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al regolamento dei pagamenti correnti appresso indicati che persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei due Paesi dovranno eseguire a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nell'altro: 1) merci di origine di uno dei due Paesi importato direttamente nell'altro ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie come: spese di trasporto, magazzinaggio, sdoganamento, portuali, assicurazioni (premi e indennita), commissioni, tasse e simili; 2) premi e indennita' di assicurazione e dei saldi di riassicurazione, quando il regolamento sia previsto in lire o in escudos; 3) stipendi, onorari, salari e pensioni; 4) diritti e "redevances" di brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di sfruttamento di pellicole cinematografiche; 5) spese di viaggio, di soggiorno, di studio, ospedaliere; 6) rimesse per aiuto familiare, sussidi, spese di sostentamento; 7) saldi periodici dei conti aperti tra le Amministrazioni postali, telegrafiche e telefoniche, dei trasporti pubblici, nonche' tra le Compagnie di navigazione marittima ed aerea portoghesi e italiane; 8) interessi, dividendi, spese di gestione e utili di aziende commerciali e industriali nei limiti che saranno concordati tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal; 9) benefici realizzati da ditte domiciliate in Italia o in Portogallo su affari in transito; 10) pagamenti da farsi a titoli diversi da quelli sopra menzionati previo accordo tra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal.

Accordo 2- art. 6

Art. 6. Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti concederanno, su una base di reciprocita', le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei pagamenti da effettuarsi per il tramite del "Conto Generale".

Accordo 2- art. 7

Art. 7. I versamenti dei debitori e i pagamenti a gli aventi diritto relativi ad operazioni previste all'art. 5 saranno effettuati in ciascun Paese nella moneta nazionale. La conversione nei rispettivi Paesi sara' eseguita in base ai cambi fissati per il dollaro USA dall'Ufficio italiano dei Cambi o dal Banco de Portugal.

Accordo 2- art. 8

Art. 8. Quando vi fossero impegni o contratti espressi in moneta diversa dal dollaro USA, il regolamento del debito sara' effettuato nel suo equivalente in dollari, a credito o a debito del "Conto Generale", eseguendo la conversione in base al tasso di cambio stabilito per quella moneta, rispettivamente dall'Ufficio italiano dei Cambi o dal Banco de Portugal. Il debitore non sara' comunque liberato dal suo debito fino a quando il creditore non avra' ricevuto l'ammontare integrale del proprio credito. I versamenti supplementari che il debitore fosse tenuto ad eseguire saranno ugualmente trasferiti a tramite del "Conto Generale".

Accordo 2- art. 9

Art. 9. L'Istituto debitore potra' in ogni momento liquidare tutto o parte del saldo del "Conto Generale" mediante pagamento in dollari USA liberamente trasferibili o, eventualmente, in altra valuta che l'Istituto creditore concordi di accettare.

Accordo 2- art. 10

Art. 10. Dopo la scadenza del presente Accordo che avverra' in conformita' con le disposizioni dell'art. 13, il regolamento valutario degli impegni assunti durante la sua validita', non ancora liquidati, continuera' ad effettuarsi a tramite del "Conto Generale" ed in conformita' con le disposizioni di questo Accordo. Al termine del periodo di sei mesi posteriore alla scadenza, l'istituto debitore dovra' estinguere il saldo del "Conto Generale", al piu' tardi entro i 14 giorni successivi, in dollari USA liberamente trasferibili o, eventualmente, in altra valuta o valori che l'Istituto creditore concordi di accettare, salvo quanto disposto al primo alinea del successivo art. 12. L'Istituto creditore potra' utilizzare, in qualsiasi momento, durante il periodo dei sei mesi sopraindicati, il saldo in suo favore che presentera' il "Conto Generale", per effettuare pagamenti che si riferiscano ad importazioni di merci dal Paese debitore concordate tra i due Governi o ad altre operazioni elencate nell'art. 5, cosi' pure esigere il pagamento dell'eccedenza come previsto all'art. 4. Trascorso il periodo suppletivo di sei mesi, si procedera' ogni 30 giorni all'accertamento del saldo risultante dalle operazioni liquidate dopo detto periodo. Il saldo cosi' accertato sara' pagabile entro i 14 giorni successivi in dollari USA liberamente trasferibili, o in altra moneta o valore concordati, salvo quanto disposto al primo alinea del successivo art. 12. L'Istituto creditore potra' tuttavia utilizzare in qualsiasi momento il saldo in suo favore che presentera' il "Conto Generale" per effettuare pagamenti che si riferiscano ad importazioni di merci dal Paese debitore, concordate tra i due Governi, o ad altre operazioni elencate nell'art. 5. L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal potranno tuttavia concordare un procedimento diverso per la liquidazione delle operazioni da regolare dopo il periodo di sei mesi sopraindicato.

Accordo 2- art. 11

Art. 11. L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco de Portugal concorderanno le modalita' tecniche da adottarsi per la esecuzione del presente Accordo.

Accordo 2- art. 12

Art. 12. Per il tempo durante il quale il "Conto Generale" rimarra' aperto, saranno osservate le disposizioni dell'Accordo di Pagamenti e Compensazioni fra i Paesi europei del 7 settembre 1949, fino a quando le disposizioni stesse resteranno in vigore. Se le parti contraenti aderiranno a una qualsiasi altra Convenzione monetaria plurilaterale, prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni di quest'ultimo saranno rivedute al fine di introdurvi le modificazioni ritenute necessarie.

Accordo 2- art. 13

Art. 13. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data in cui sara' parafato e definitivamente il giorno della sua firma. Esso sara' valido per un anno a decorrere dalla data odierna e si intendera' tacitamente rinnovato per un altro anno qualora non venga denunciato novanta giorni prima della scadenza. Trascorso il secondo anno continuera' a rimanere in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di novanta giorni. Fatto in Roma in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua portoghese, i due testi facendo ugualmente fede, il 18 febbraio 1950. p. Il Governo portoghese F. DE CALHEIROS E MENEZES p. Il Governo italiano SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Acordo

Acordo comercial entre Portugal e a Italia Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di Note

Scambio di note Parte di provvedimento in formato grafico