LEGGE 29 giugno 1951, n. 532
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la Patria, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire due milioni.
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