LEGGE 29 maggio 1951, n. 539

Type Legge
Publication 1951-05-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente: "Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave. Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - PICCIONI - PETRILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.