LEGGE 29 maggio 1951, n. 539
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente: "Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave. Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - PICCIONI - PETRILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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