LEGGE 5 giugno 1951, n. 540
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionaria, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani. La importazione temporanea è limitata ad una copia positiva per ogni film. Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non potrà superare i due mesi.
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