LEGGE 5 giugno 1951, n. 540

Type Legge
Publication 1951-06-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionaria, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani. La importazione temporanea è limitata ad una copia positiva per ogni film. Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non potrà superare i due mesi.

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