LEGGE 10 luglio 1951, n. 541
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951, fino alla concorrenza del contingente complessivo che sarà stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
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