LEGGE 30 giugno 1951, n. 551
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1952, è disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, e successive modificazioni. Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.
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