LEGGE 29 giugno 1951, n. 558
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6. - Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi e' unificato". Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: "Ove piu' bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione, sempreche' non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede. In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal bidello-capo piu' anziano".
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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