DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 564
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 102. - E' aggiunto il seguente comma:
"Il Consiglio di facolta' si riserva di aumentare i posti previsti per ciascuna scuola a seconda delle particolari esigenze che si manifestano in ciascun anno accademico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 1951
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 39. - FRASCA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 102. - E' aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio di facolta' si riserva di aumentare i posti previsti per ciascuna scuola a seconda delle particolari esigenze che si manifestano in ciascun anno accademico".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 39. - FRASCA
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