DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 574

Type DPR
Publication 1951-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono e' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.

TITOLO I Rinvio delle leggi regionali e provinciali Impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e delle Province

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

TITOLO II Acque e impianti elettrici

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

TITOLO III Agricoltura e caccia

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 279))

TITOLO IV Industria e commercio

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1978, N. 1017))

TITOLO V Comunicazioni e trasporti

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527))

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527))

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527))

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527))

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527))

TITOLO VI Commercio con l'estero

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

TITOLO VII Lavori pubblici

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))

TITOLO VIII Previdenza sociale e credito

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 39

Il Ministero del tesoro e la Regione, nell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 8 dello Statuto, possono prescindere dai pareri di cui allo stesso articolo, qualora questi non siano pervenuti alle predette autorita' nel termine di quattro mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito a provvedere nei successivi trenta giorni dall'invito stesso.

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

TITOLO IX Giustizia

Art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

TITOLO X Libri fondiari

Art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

TITOLO XI Polizia e sicurezza pubblica

Art. 47

I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell'art. 16 dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori. I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.

Art. 48

Le attribuzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate: a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell'art. 16 dello Statuto; b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell'art. 16 suddetto; c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici; d) dai sindaci negli altri Comuni.

Art. 49

Tutte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate nell'ambito della Regione sotto la vigilanza del Commissario del Governo.

Art. 50

Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo. Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 18 dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitivita' dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo. I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.

Art. 51

Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80, designato dal questore insieme ad un supplente.

Art. 52

Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80. I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.

Art. 53

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

Art. 54

L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.

TITOLO XII Beni pubblici e finanza CAPO I. - Beni pubblici

Art. 55

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 56

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))

Art. 58

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 59

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

CAPO IV. - Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza

Art. 61

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))

Art. 62

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))

Art. 63

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))

Art. 64

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

TITOLO XIII Enti locali

Art. 65

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 66

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 67

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))

Art. 68

Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalita', e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.

TITOLO XIV Gruppi linguistici e uso della lingua tedesca

Art. 69

I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il latino ed il tedesco.

Art. 70

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.

Art. 71

L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca. La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.

Art. 72

Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana. Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano. Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.

Art. 73

Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, puo' essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.

TITOLO XV Controllo sugli atti della Regione e delle Province

Art. 74

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