LEGGE 30 giugno 1951, n. 578
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il riassorbimento graduale degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, inizierà, anzichè l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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