DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 581

Type DPR
Publication 1951-04-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno; Decreta:

Art. 1

((Presso il Ministero delle finanze e' istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attivita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che lo Stato intenda organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo. La Commissione di cui al comma precedente e' composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze. Le mansioni di segretario sono, disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe. I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni)).

NORME COMUNI ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I GIUOCHI DI ABILITA' E CONCORSI PRONOSTICI

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133))

Art. 3

Ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento. Esso deve contenere le modalita' pratiche per l'attuazione del giuoco e del concorso, le quali, in nessun caso, possono essere in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 4

La partecipazione al giuoco o al concorso deve risultare da apposito modulo o biglietto o da altro documento, genericamente chiamato scheda.

Art. 5

La scheda deve riportare esattamente gli eventi da pronosticare oppure i quesiti da risolvere. Essa e' normalmente composta di piu' parti, di cui una (figlia) rimane in possesso del concorrente e un'altra (matrice) viene ritirata dal gestore. Nei casi in cui il particolare tipo di giuoco o di concorso lo richieda, la matrice viene ritirata per essere custodita, nei modi prescritti, in ora prefissata e comunque prima che gli eventi da pronosticare abbiano inizio o compimento e sempre che, in quest'ultimo caso, non si arrechi pregiudizio alla regolarita' del concorso. La figlia, in possesso del concorrente, serve solamente a comprovare l'avvenuto pagamento della posta ai fini del suo rimborso nei casi previsti, o ad ottenere il pagamento della vincita, quando in base al regolamento del concorso, ne sia necessaria la produzione.

Art. 6

La custodia delle matrici, nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, viene effettuata mediante deposito di esse in un archivio, per la cui apertura occorra l'intervento simultaneo dei componenti di una apposita Commissione, assistita da un segretario, che puo' essere anche un membro della stessa Commissione, la quale deve controllare la regolarita' delle operazioni di deposito e custodia, verbalizzando l'ammontare delle matrici da custodire e gli estremi di quelle accertate come mancanti. L'archivio puo' essere costituito da un locale fornito di sufficienti garanzie o da uno o piu' armadi corazzati.

Art. 7

Nei casi in cui, agli effetti della validita' del giuoco o del concorso, occorra effettuare la custodia delle matrici, concorrono alla determinazione dei vincitori solamente le matrici, che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultino custodite a norma dell'articolo precedente. Qualora per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al giuoco o al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto al solo rimborso della posta pagata, dietro consegna della parte della scheda in suo possesso. Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra o non decifrabile in modo da non consentire in tutto o in parte l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o delle risposte ai quesiti, od appaia comunque alterata o corretta.

Art. 8

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata al fondo premi. La medesima norma sara' applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere riscontrata la non integrita' dell'archivio o della sua chiusura. Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente le vincite gia' accertate e verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui al secondo comma dell'art. 11.

Art. 9

La mancanza delle matrici, rilevata prima della introduzione nell'archivio, e l'esclusione dal concorso di quelle che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 7 (secondo comma) e 8, deve essere notificata al pubblico dalle persone che in base all'art. 20 sono incaricate della raccolta delle schede o della riscossione delle poste e nel medesimo locale in cui le predette operazioni sono state svolte. Nei casi di esclusione dal giuoco o dal concorso o quando la mancanza della matrice e' stata rilevata dal gestore, a quest'ultimo incombe l'obbligo di farne segnalazione alle persone sopra indicate le quali provvederanno a fare la dovuta notifica. L'esclusione dal concorso avviene anche in caso di mancanza o di difetto di notifica. Gli autorizzati al ricevimento delle schede devono denunciare all'atto del deposito delle matrici al gestore del concorso gli estremi di quelle mancanti e le ragioni della mancanza.

Art. 10

I risultati del giuoco o del concorso, la misura dei premi e l'assegnazione di essi debbono essere portati a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione di un bollettino ufficiale da effettuarsi a cura del gestore.

Art. 11

Il vincitore deve denunciare la vincita al gestore entro il termine, dalla pubblicazione dei dati, stabilito per ogni giuoco o concorso. Detto termine non puo' essere inferiore a otto giorni. L'individuazione delle schede vincenti puo' anche essere effettuata a cura del gestore del concorso. In questo caso il regolamento del giuoco o del concorso determina le modalita' per la pubblicazione degli estremi delle schede vincenti e fissa il termine entro cui puo' essere elevato reclamo. Tale termine non puo' essere inferiore a sei giorni e decorre dalla data della pubblicazione predetta.

Art. 12

I premi non riscossi si perdono decorso il termine, che non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, fissato per ogni giuoco o concorso.

Art. 13

Avuti i dati ufficiali e definitivi del giuoco o del concorso, ai sensi dell'art. 19, la Commissione di archivio di cui all'art. 6, nei casi in cui la determinazione, dei vincitori venga eseguita sulla base delle matrici custodite, procede alle operazioni relative, dopo avere accertato la perfetta integrita' dell'archivio e della sua chiusura. Quando l'individuazione delle schede vincenti e' eseguita ad iniziativa del gestore, lo spoglio puo' essere effettuato, fuori l'archivio, a cura del gestore stesso sulla scorta di una terza parte della scheda, la quale, pero', non fa prova contro la matrice custodita nell'archivio. Servendosi dello spoglio suddetto la Commissione determina i vincitori in base alle matrici. Ai verbali della Commissione dovranno essere allegate le matrici vincenti. Nei casi in cui il giuoco o il concorso non preveda la custodia delle matrici, alla, determinazione dei vincitori provvede, secondo le norme particolari del giuoco o del concorso, una Commissione che puo' essere di composizione analoga a quella di archivio. Il numero di dette Commissioni puo' variare in dipendenza della ripartizione territoriale dell'organizzazione del giuoco o del concorso.

Art. 14

Nel caso di cui al primo comma dell'art. 11, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine entro cui il vincitore deve denunciare la vincita al gestore. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo suddetto, le matrici rimangono custodite fino alla scadenza del termine di reclamo e comunque non prima che la Commissione abbia proceduto all'esame dei reclami a norma dell'art. 16. Scaduti i due termini suddetti, le matrici vengono estratte dall'archivio e lasciate in custodia al gestore.

Art. 15

Tutte le operazioni compiute dalle Commissioni devono risultare da apposito verbale.

Art. 16

Le Commissioni di cui all'art. 13 procedono all'esame dei reclami presentati nei termini prescritti. Nei casi dubbi, la decisione viene demandata all'esame della. Commissione centrale di cui all'art. 17, la quale deve decidere entro trenta giorni dalla data del giuoco o del concorso. In ogni singolo regolamento dovra' essere stabilito un ulteriore termine che, cumulato con il precedente, non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data del giuoco o del concorso, entro il quale puo' essere esercitato ricorso all'autorita' giudiziaria, avverso il mancato accoglimento del reclamo da parte delle Commissioni.

Art. 17

Nel luogo ove ha sede la direzione generale del giuoco o del concorso, e' istituita una Commissione centrale, la cui composizione, quando trattasi di giuoco riservato allo Stato e' quella dell'art. 27, avente i compiti di esaminare i reclami trasmessi dalle Commissioni di archivio, nonche' qualsiasi altro avverso lo svolgimento e l'organizzazione del giuoco o del concorso. La Commissione predetta provvede altresi' a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 18

Quando l'ammontare dei singoli premi e' ottenuto ripartendo una quota dell'ammontare complessivo delle poste, fra determinate categorie di vincitori, accertati a norma del secondo comma dell'art. 11, la Commissione centrale di cui all'art. 17, provvede alla determinazione dei vincitori, sulla scorta degli accertamenti delle Commissioni di archivio. Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione centrale, la quota assegnata ai vincitori e' definitiva. Nel caso di reclami trasmessi alla Commissione centrale, il calcolo della quota e' effettuato comprendendo provvisoriamente fra i vincitori anche i reclamanti, il premio dei quali viene pero' accantonato. Qualora tutti i suddetti reclami siano accolti, la quota diventa definitiva. Se uno o piu' reclami sono respinti, si attende il decorso del termine di decadenza per il ricorso all'autorita' giudiziaria, dopo di che se nessun giudizio e' stato promosso, si procede alla nuova ripartizione della massa premi, escludendo dal numero dei vincitori quelli il cui reclamo e' stato respinto. Qualora, invece, sia stato promosso giudizio, le quote relative rimangono accantonate fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 19

Il regolamento di ogni giuoco o concorso deve precisare quali sono i dati ufficiali da servire per la determinazione degli esiti degli eventi oggetto del pronostico, nonche' dell'esatta risposta da dare ai quesiti.

Art. 20

((Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresi' autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione. Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio. I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496)).

Art. 21

Lo svolgimento tecnico di ogni giuoco o concorto deve prevedere in ogni caso, il verificarsi di uno o piu' vincitori tra i partecipanti.

Art. 22

Nel caso di opposizione da parte di terzi al pagamento di uno qualsiasi dei premi, compresi quelli determinati in misura provvisoria, a norma dell'art. 18, il pagamento stesso e' sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a pignoramento o sequestro, regolarmente eseguiti presso il gestore del concorso o presso chi e' responsabile del monte premi, ed ottenuti contro l'esibitore della figlia, o contro il nominativo indicato su di essa o sulla matrice. L'importo del premio di cui sia sospeso il pagamento puo' essere pagato a chi di ragione, in base a sentenza passata in giudicato, oppure in seguito a conciliazione della lite, effettuata con le norme del Codice di procedura civile, od a transazione tra le parti.

Art. 23

Agli effetti del presente regolamento deve intendersi per gestore la persona fisica o giuridica che provvede con propria organizzazione allo svolgimento delle operazioni del giuoco o del concorso. Acquistano la qualifica di gestori lo Stato e gli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, se assumono direttamente l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco.

ATTIVITA' DI GIUOCO RISERVATE ALLO STATO A) Gestione diretta

Art. 24

((Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilita' o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con proprio decreto il Ministro per le finanze approva il regolamento del giuoco o del concorso)).

Art. 25

La gestione dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici di cui all'articolo precedente e' demandata allo Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che la esercita per mezzo delle Intendenze di finanza.

Art. 26

((Alla direzione delle attivita' di giuoco gestite direttamente dallo Stato e' preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie)). Il segretario della predetta Commissione esercita le funzioni di segretario presso il Comitato centrale. Il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie cura la esecuzione pratica dell'organizzazione e provvede alla risoluzione delle questioni che hanno carattere d'urgenza e l'adempimento degli altri compiti che eventualmente gli sono assegnati dal Comitato centrale, il quale deve ratificare i provvedimenti adottati.

Art. 27

La Commissione centrale, prevista dall'art. 17, e' composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al 5°, che la presiede, dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e le lotterie e da due funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del magistrato, presiede la Commissione il capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie o chi ne fa le veci. Assolve le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di grado non inferiore al 9°. I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni. Per decidere in merito ai reclami accolti con riserva, la Commissione deve riunirsi nei giorni tassativamente fissati dal regolamento del giuoco o del concorso. La Commissione provvede anche a determinare le quote da pagare ai vincitori nel caso previsto dall'art. 18.

Art. 28

Le schede di partecipazione possono essere gia' predisposte per comprovare l'avvenuto pagamento della posta, oppure debbono essere munite di uno speciale contrassegno a comprova del pagamento suddetto. Le Intendenze di finanza tengono una speciale contabilita' delle schede o dei contrassegni. Puo' essere stabilito che le speciali contabilita' siano tenute solamente dalle sedi estrazionali. Le speciali contabilita' di cui sopra si riferiscono alle schede od ai contrassegni ricevuti, a quelli consegnati agli incaricati della vendita e a quelli impiegati da questi ultimi, alla riscossione delle poste di partecipazione ed al loro versamento nel c/c (postale di cui al comma seguente. Tutte le somme provenienti dall'incasso delle poste debbono essere versate in un apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie. Qualsiasi prelevamento dal c/c suddetto puo' essere effettuato solamente a firma dell'Ispettore generale per il lotto e le lotterie o da persona da lui delegata.

Art. 29

Il ricevimento delle schede di partecipazione e l'incasso delle poste sono affidati alle ricevitorie del lotto. E' in facolta' dell'Amministrazione di incaricare anche enti e privati che diano sicura garanzia. In questo caso sara' richiesta dall'Amministrazione una congrua cauzione. Le ricevitorie del lotto possono essere incaricate del pagamento dei premi d'importo singolo non superiore a L. 50.000.

Art. 30

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, stabilisce di volta in volta, con suo decreto, il compenso dovuto agli incaricati di cui all'articolo precedente. Detto compenso puo' essere determinato per ogni scheda, ritirata o bollino applicato oppure in misura percentuale sull'importo delle poste riscosse.

Art. 31

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.