LEGGE 10 luglio 1951, n. 595
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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