DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1951, n. 596
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco, circa i trasferimenti patrimoniali dei rioptanti alto-atesini, concluso a Roma, il 4 ottobre 1950.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 ottobre 1950, conformemente a quanto stabilito nell'art. 9 dell'Accordo.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - SCELBA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 61. - FRASCA
Accordo - art. 1
Accordo tra il Governo italiano e il Governo federale austriaco circa i trasferimenti patrimoniali dei rioptanti alto-atesini. Il Governo italiano ed il Governo federale austriaco, allo scopo di permettere il trasferimento dall'Austria in Italia delle attivita' patrimoniali di pertinenza delle persone che abbiano riacquistato la cittadinanza italiana in base al decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 1948, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Gli optanti alto-atesini emigrati in Austria che riacquistano definitivamente la cittadinanza italiana in base al decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 1948 e che sono tornati a stabilire la loro residenza in Italia possono chiedere di trasferire il loro patrimonio dall'Austria in Italia ai sensi degli articoli che seguono.
Accordo - art. 2
Art. 2. Ai fini del trasferimento sono presi in considerazione i seguenti valori patrimoniali dei rioptanti: a) denaro liquido e depositi bancari in Austria; b) ricavi ottenuti, nel quadro delle disposizioni valutarie austriache esistenti, dalla vendita di titoli, immobili, partecipazioni aziendali, scorte di merci e altri valori patrimoniali. L'accertamento di detti valori sara' effettuato in base alla situazione patrimoniale del rioptante al giorno della parafatura del presente Accordo, e saranno altresi' presi in considerazione i normali accrescimenti di patrimonio dalla data dell'accertamento a quella del trasferimento.
Accordo - art. 3
Art. 3. Per avvalersi della facolta' concessa all'art. 1 i rioptanti che hanno trasferito la loro residenza in Italia prima della parafatura del presente Accordo devono presentare le relative domande entro il 31 dicembre 1950, in duplice esemplare alla Banca d'Italia di Bolzano o di Trento. I rioptanti che trasferiranno la loro residenza in Italia dopo la parafatura del presente Accordo dovranno presentare invece le loro domande di trasferimento in duplice esemplare entro il 31 dicembre 1951 alla Banca Nazionale Austriaca in Vienna. I due Istituti si trasmetteranno reciprocamente uno degli esemplari delle domande ricevute. L'esame delle stesse sara' devoluto alla Banca Nazionale Austriaca sulla base delle modalita' che la stessa concordera' con l'Ufficio italiano dei Cambi. Le persone la cui cittadinanza non sara' chiarita alla data del 30 settembre 1951 possono presentare entro il 31 dicembre 1951 alla Banca Nazionale Austriaca domanda, in duplice copia, di proroga del termine.
Accordo - art. 4
Art. 4. Nelle domande di trasferimento devono essere indicati i valori patrimoniali di cui all'art. 2 separatamente. I valori patrimoniali non ancora realizzati debbono essere indicati mediante valori di stima. Alle domande devono essere acclusi tutti i documenti necessari alla dimostrazione del patrimonio alla data presa come base.
Accordo - art. 5
Art. 5. Dopo l'esame di cui al precedente art. 3, la Banca Nazionale Austriaca fara' pervenire al richiedente l'autorizzazione al trasferimento o, nel caso che rilevanti valori patrimoniali non siano ancora realizzati, un nulla osta preventivo al trasferimento. In questo ultimo caso il richiedente dovra' completare la sua domanda mediante l'indicazione degli importi ricavati, dopo di che gli sara' rilasciata l'autorizzazione al trasferimento; questa puo' anche riguardare singole quote dell'intero patrimonio da trasferire e potra' essere utilizzata dall'interessato in una sola volta o per piu' trasferimenti successivi. In ogni caso, presupposto di ogni trasferimento patrimoniale e' l'effettivo trasferimento della residenza in Italia.
Accordo - art. 6
Art. 6. Gli importi da trasferirsi sono versati alla Banca Nazionale Austriaca in Vienna direttamente o per il tramite di un istituto di credito austriaco. La Banca Nazionale Austriaca per ogni versamento ricevuto trasmettera' all'Ufficio italiano dei Cambi lo avviso di incasso stilato in dollari U. S. A., valevole come ordine di pagamento a carico del conto B previsto dall'Accordo di pagamento italo-austriaco del 22 aprile 1950.
Accordo - art. 7
Art. 7. La Banca Nazionale Austriaca e l'Ufficio italiano dei Gambi prenderanno le misure necessarie per l'esecuzione tecnica dei pagamenti previsti in questo Accordo.
Accordo - art. 8
Art. 8. La Banca Nazionale Austriaca accettera' versamenti in base al presente Accordo fino al 31 dicembre 1952.
Accordo - art. 9
Art. 9. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Esso e' redatto in lingua italiana e in lingua tedesca ed entrambi i testi fanno ugualmente fede. Roma, 4 ottobre 1950 p. Il Governo federale austriaco A. SCHWARZENBERG p. Il Governo italiano VITTORIO ZOPPI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Allegato
Uebereinkommen zwischen der Oesterreichischen Bundesregierung and der italienischen Regierung uber den Vermogenstrausfer der Sudtiroler Ruckoptanten. Parte di provvedimento in formato grafico
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