LEGGE 29 giugno 1951, n. 623
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni al gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all'art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in possesso dell'anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1951 EINAUDI PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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