LEGGE 24 luglio 1951, n. 625
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai tenenti appartenenti al ruolo degli ufficiali maestri di scherma dell'Esercito, soppresso con l'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e conservato ad esaurimento a norma dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, i quali abbiano compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, può essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorità giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico e il limite di età per essi stabiliti dalle disposizioni in vigore. Gli ufficiali che abbiano ottenuta la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma di fanteria, come stabilito dall'ultimo comma del citato art. 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.
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