DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 633

Type DPR
Publication 1951-05-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2484; 30 ottobre 1930, n. 1858;22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082;13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:

Art. 20. - E' sostituito dal seguente:

"Alla Facolta' sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.

Alla Facolta' e' inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis".

Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14".

Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria".

Dopo l'art. 109. - E' aggiunto il seguente nuovo articolo:

12.
  • Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.

Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria e' annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti;

2) tecnica diagnostica speciale;

3) patologia e clinica otorinolaringologica.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento.

La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 25. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2484; 30 ottobre 1930, n. 1858;22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082;13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 20. - E' sostituito dal seguente: "Alla Facolta' sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica. Alla Facolta' e' inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis". Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14". Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria". Dopo l'art. 109. - E' aggiunto il seguente nuovo articolo: 12. - Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria. Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria e' annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica. Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti; 2) tecnica diagnostica speciale; 3) patologia e clinica otorinolaringologica. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento. La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Bari.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1951

Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 25. - FRASCA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.