LEGGE 5 luglio 1951, n. 634
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245: "I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".
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