LEGGE 12 luglio 1951, n. 636
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 16-bis (nuovo). - "Le vedove di guerra, in servizio da almeno due anni nelle biblioteche pubbliche governative, quali avventizie di prima, seconda, terza e quarta categoria, potranno essere assunte nei ruoli rispettivamente di gruppo A, B, o C o del personale subalterno, ove vi sia la disponibilita' di posti, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione".
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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