DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1951, n. 638
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale e scambi di Note fra l'Italia ed il Pakistan, conclusi a Roma il 29 giugno 1950.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1950.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - TOGNI - LA MALFA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 60. - FRASCA
Accordo - art. 1
Accordo commerciale fra l'Italia e il Pakistan Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Pakistan, nel desiderio di promuovere gli scambi fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio hanno, tramite i rispettivi Rappresentanti, convenuto quanto segue: Art. 1. Le merci originarie del territorio di ciascuna delle due Parti, importate nel territorio dell'altra Parte, non saranno soggette a nessun dazio, onere, norme e formalita' che siano piu' onerose dei dazi, oneri, norme e formalita' cui sono soggetti gli stessi prodotti originari di ogni altro terzo Paese.
Accordo - art. 2
Art. 2. Le disposizioni dell'art. 1 non si estenderanno: a) ai vantaggi gia' accordati o che potranno accordarsi durante la validita' del presente Accordo al traffico di frontiera in base alle norme e ai regolamenti della parte interessata; b) ai vantaggi, favori, privilegi od esenzioni che ciascuno dei due Governi abbia accordato o potra' accordare a qualsiasi terza Parte e che non sia in contrasto coll'Accordo Generale per le Tariffe e il Commercio (GATT); c) ai vantaggi gia' accordati o che potranno essere accordati dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, alla Citta' del Vaticano o a quei territori aventi uno speciale Statuto internazionale riconosciuto in favore dell'Italia; d) gli accordi speciali che esistono o potranno esistere fra il Pakistan e qualsiasi altro Paese del Commonwealth, nonche' fra il Pakistan e l'India, come attualmente riconosciuto negli Accordi generali relativi al commercio e alle tariffe.
Accordo - art. 3
Art. 3. Si conviene che le merci scambiate fra i due Paesi saranno destinate all'utilizzo nel Paese importatore. Ciascuna delle parti incoraggera' pertanto il traffico diretto con l'altra Parte ed evitera' per quanto possibile l'esportazione delle proprie merci per il tramite di qualsiasi terzo Paese. Le merci prodotte nel ed originarie del territorio di ciascuna delle Parti saranno considerate agli effetti del presente Accordo come merci di quella Parte. Per territorio della Repubblica italiana si intendera' il suo territorio metropolitano e qualsiasi altro territorio con uno speciale Statuto internazionale riconosciuto in favore dell'Italia. In deroga alle disposizioni del presente articolo, il Pakistan sara' libero di riesportare i manufatti di juta di origine italiana verso qualsiasi terzo Paese.
Accordo - art. 4
Art. 4. Il Governo italiano e il Governo del Pakistan si impegnano a concedere licenze di importazione e di esportazione per ogni categoria di merci specificata nelle liste A e B annesse al presente Accordo, e fino al valore o alla quantita' indicati per ogni voce in dette liste, non tenendo conto di qualsiasi modifica nella regolamentazione delle importazioni o delle esportazioni di ciascuna delle due Parti.
Accordo - art. 5
Art. 5. Le due Parti riconoscono che gli scambi fra i due Paesi dovranno in massima svolgersi attraverso le normali vie commerciali, ma che cio' non impedira' a ciascuna delle due Parti di effettuare acquisti diretti delle merci comprese nel presente Accordo di cui esse avessero bisogno per il loro uso o allo scopo di un'equa distribuzione nei loro territori.
Accordo - art. 6
Art. 6. Tutti i pagamenti e gli oneri dovuti a ciascuna delle due Parti in relazione alle importazioni e alle esportazioni di merci fra i due Paesi saranno regolati in lire sterline inglesi.
Accordo - art. 7
Art. 7. Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti convengono di consultarsi in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci fra i due Paesi o ad esso connessa. In particolare, qualora una delle due Parti ritenga che lo scambio delle merci si effettui in modo da compromettere seriamente la bilancia commerciale fra i due Paesi, dette consultazioni verranno condotte sulle seguenti basi: a) lasciare immutato lo sbilancio passivo, con la intesa di eliminarlo nell'anno successivo; b) aumentare immediatamente le esportazioni provenienti dal Paese nei confronti del quale si e' verificato uno sbilancio passivo nella, bilancia commerciale; c) ridurre immediatamente le esportazioni provenienti dal Paese che ha una bilancia commerciale attiva. Resta inteso che le misure di cui sopra potranno essere adottate singolarmente o congiuntamente secondo le esigenze della situazione, previa consultazione.
Accordo - art. 8
Art. 8. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio a partire dal 1 luglio 1950. Esso verra' approvato dalle due Parti entro 60 giorni dalla data della firma, e verra' sottoposto a ratifica in tempo debito. L'Accordo restera' in vigore un anno a decorrere dal 1 luglio 1950 e verra' automaticamente rinnovato per un secondo anno qualora una delle delle due Parti non lo denunci almeno 90 giorni prima della scadenza. Oltre il predetto periodo, l'Accordo si intendera' prorogato anno per anno a meno che una delle due Parti non lo denunci. La denuncia verra' notificata almeno 90 giorni prima della data in cui l'Accordo verrebbe normalmente a scadere. Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, le due Parti, allo scadere di ogni anno di validita' dell'Accordo, provvederanno congiuntamente a rivedere od a modificare secondo le necessita' le liste allegate al presente Accordo. Fatto a Roma addi' 29 giugno 1950, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il Presidente della Delegazione del Pakistan HASNIE Il Presidente della Delegazione italiana NOTARANGELI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=051U063800100080110001&dgu=1951-08-17&art.dataPubblicazioneGazzetta=1951-08-17&art.codiceRedazionale=051U0638) DELEGAZIONE DEL PAKISTAN Roma, li' 29 giugno 1950 Caro Presidente, Trascrivo qui di seguito le intese raggiunte circa alcune questioni connesse con le nostre trattative commerciali. Resta inteso che: a) la voce "prodotti dell'artigianato" che figura nella Lista A annessa all'Accordo comprende le calzature tipo fantasia lavorate a mano, fatte con fili d'argento o d'oro; b) poiche' i tessuti di cotone che costano 1 Rupia per yard cif o meno sono compresi nella "Open General List", il Governo del Pakistan rilascera' licenze per l'importazione dei tessuti di cotone di prezzo piu' elevato soltanto fino a concorrenza del 25% del valore complessivo dei tessuti di cotone indicato nella Lista B annessa all'Accordo. Qualora il valore dei tessuti importati in base all'"Open General List" ecceda il 75% del valore complessivo indicato nella Lista, le licenze verranno accordate soltanto per la differenza fra il valore complessivo stesso e il valore dei tessuti importati in base all'Open General List". Tuttavia, il rilascio delle licenze per l'importazione dei tessuti di cotone verra' iniziato non appena possibile, onde assicurare il regolare afflusso di dette merci; c) il Governo italiano si impegna di esercitare i suoi buoni uffici presso l'industria jutiera affinche' conceda la precedenza alle richieste di manufatti di juta da parte del Pakistan, a prezzi non superiori a quelli piu' bassi accordati a qualsiasi altro acquirente. Le saro' grato se vorra' confermarmi che la presente lettera espone esattamente le intese raggiunte fra noi. Molto cordialmente suo S. A: HASNIE Presidente della Delegazione Commerciale Pakistana Ing. Tommaso NOTARANGELI Presidente della Delegazione Commerciale italiana ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Roma, 29 giugno 1950 Caro Presidente, con la sua lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "Trascrivo qui di seguito le intese raggiunte circa alcune questioni connesse con le nostre trattative commerciali. Resta inteso che: a) la voce "prodotti dell'artigianato" che figura nella Lista A annessa all'Accordo comprende le calzature tipo fantasia, lavorate a mano, fatte con fili d'argento o d'oro; b) poiche' i tessuti di cotone che costano 1 Rupia per yard cif o meno sono compresi nella "Open General List", il Governo del Pakistan rilascera' licenze per l'importazione dei tessuti di cotone di prezzo piu' elevato soltanto fino a concorrenza del 25% del valore complessivo dei tessuti di cotone indicato nella Lista B annessa all'Accordo. Qualora il valore dei tessuti importati in base all'"Open General List" ecceda il 75% del valore complessivo indicato nella Lista, le licenze verranno accordate soltante per la differenza fra il valore complessivo stesso e il valore dei tessuti importati in base all'Open General List". Tuttavia, il rilascio delle licenze per l'importazione dei tessuti di cotone verra' iniziato non appena possibile, onde assicurare il regolare afflusso di dette merci; c) il Governo italiano si impegna di esercitare i suoi buoni uffici presso l'industria jutiera affinche' conceda la precedenza alle richieste di manufatti di juta da parte del Pakistan, a prezzi non superiori a quelli piu' bassi accordati a qualsiasi altro acquirente. Le saro' grato se vorra' confermarmi che la presente lettera espone esattamente le intese raggiunte fra di noi". Sono lieto di confermarLe che la lettera stessa espone esattamente le intese raggiunte fra di noi. Molto cordialmente Suo T. NOTARANGELI Presidente della Delegazione Commerciale italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA Roma, 29 giugno 1950 Signor Presidente, In relazione alle conversazioni avute con la S. V. e che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi e' gradito informarLa che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e il Pakistan, e' pronto ad esaminare con benevolenza - in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo - qualsiasi proposta che il Governo pakistano vorra' avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Pakistan. Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di Societa' miste italo-pakistane con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari, ed altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione d'impianti industriali e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e della elettrificazione, ecc. Mi riferisco inoltre all'assistenza tecnica in generale. Il Governo italiano e' pronto non solo ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere col Governo pakistano gli accordi da prendere affinche' la costituzione e l'attivita' di tali Societa' possano aver luogo e svolgersi, con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso ecc. T. NOTARANGELI Presidente della Delegazio ne Commerciale italiana Signor S. A. HASNIE Presidente della Delegazione Economica Pakistana ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA DELEGAZIONE DEL PAKISTAN Roma, li 29 giugno 1950 Caro Presidente, Accuso ricevuta, ringraziando, della Sua lettera, redatta nei seguenti termini: "In relazione alle conversazioni avute con la S. V. e che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi e' gradito informarLa che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e il Pakistan, e' pronto ad esaminare con benevolenza - in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo - qualsiasi proposta che il Governo pakistano vorra' avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Pakistan. Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di Societa' miste italo-pakistane con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari, ed altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione d'impianti industriali e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e della elettrificazione, ecc. Mi riferisco inoltre all'assistenza tecnica in generale. Il Governo italiano e' pronto non solo ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere col Governo pakistano gli accordi da prendere affinche' la costituzione e l'attivita' di tali Societa' possano aver luogo e svolgersi, con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, ecc.". La Delegazione del Pakistan apprezza il gesto compiuto da parte italiana e non manchera' di sottoporre la lettera stessa all'esame del suo Governo. Le rinnovo, caro Presidente, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. S. A. HASNIE Presidente della Delegazione del Pakistan Ing. Tommaso NOTARANGELI Presidente della Delegazione Economica italiana ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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