LEGGE 24 luglio 1951, n. 660
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportate ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.
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