DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. 672
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il secondo comma del n. 1 della tabella A, relativa alla valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei professori delle scuole secondarie, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, e' sostituito dal seguente: "All'abilitazione conseguita per esami e alla laurea o diploma abilitante, i cui punteggi debbono essere riportati a 100, vengono attribuiti 50 punti, piu' un coefficiente di 2 punti in ragione di ogni voto oltre i 60". E' soppresso il quarto comma del n. 1 della tabella A.
Art. 2
La lettera c) del n. 3 della tabella di cui all'articolo precedente e' cosi' modificata: "Idoneita' o abilitazioni parziali per esami, lauree o diplomi parzialmente abilitanti, rispetto agli insegnamenti cui si riferisce il concorso... da 6 a 30".
Art. 3
Il termine "idoneita'" usato nel presente decreto e nella citata tabella A va inteso come "risultato conseguito in un concorso a cattedre per titoli ed esami con votazione pari o superiore a settanta su cento".
EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 51. - CARLOMAGNO