DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1951, n. 739
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 20 febbraio 1950, n. 54;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, indicate nell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, sara' versato all'Erario e affluira' all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La riscossione del contributo di cui sopra ha luogo, giusta l'art. 4 del regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, con le forme ed i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette in base agli elenchi, compilati annualmente, entro il mese di novembre, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dall'intendente di finanza.
Art. 2
La quota della indennita' alle farmacie rurali da corrispondersi da parte dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanita' pubblica fara' carico all'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Alto Commissariato stesso.
Art. 3
I titolari di farmacie rurali aspiranti all'indennita' di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, debbono presentare domanda al prefetto entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda redatta in competente bollo deve essere accompagnata: 1) da un certificato del sindaco attestante che la farmacia e' aperta; 2) da un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo di ogni anno, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile accertato a carico della farmacia negli ultimi tre anni o, in mancanza del triennio, in quel minore periodo per cui fu effettuato l'accertamento. Ai fini del certificato di cui al n. 2) del precedente comma, per reddito di ricchezza mobile accertato s'intende quello definitivo. Non si terra' pertanto conto del maggiore o minore reddito risultante da rettificazioni, se tali rettificazioni alla data del 1 marzo non siano ancora definitive.
Art. 4
Il prefetto cura la trasmissione alla Commissione provinciale di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, delle domande presentate ai sensi dell'articolo precedente. La Commissione esamina tali domande e, ove riscontri la sussistenza dei requisiti prescritti, determina entro il 30 giugno di ogni anno, sentita l'Amministrazione comunale, se l'indennita' possa essere concessa e, in caso affermativo, ne stabilisce l'ammontare. Delle determinazioni della Commissione viene data notizia, a cura del prefetto, al titolare della farmacia richiedente, al Comune e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 5
Per le farmacie rurali di nuova istituzione per le quali sia dovuta l'indennita' di residenza in applicazione del primo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il prefetto promuove la determinazione dell'ammontare dell'indennita' da parte della Commissione di cui all'articolo precedente che vi provvede sentita l'Amministrazione comunale. Della determinazione della Commissione viene data notizia a cura del prefetto, al Comune e all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 6
I provvedimenti adottati dalla Commissione, ai sensi dei due precedenti articoli, sono definitivi. Il Comune deve deliberare in conformita', salva la facolta' di cui al successivo art. 8.
Art. 7
Il Comune deve corrispondere entro il 31 agosto al titolare della farmacia ammessa al godimento dell'indennita' di residenza la somma determinata a norma degli articoli precedenti. La richiesta del Comune per ottenere il rimborso di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, o dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, deve essere presentata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per tramite della Prefettura, entro il 15 ottobre successivo.
Art. 8
I Comuni di cui all'art 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono limitare la corresponsione dell'indennita' di residenza ad una somma pari ai due terzi di quella stabilita dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4.
Art. 9
Per l'amministrazione e l'erogazione dei proventi di cui all'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, e' costituita presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica una Commissione nominata dall'Alto Commissario e composta di: a) un funzionario amministrativo addetto all'Alto Commissariato di grado non inferiore al sesto con funzioni di presidente; b) un funzionario del Ministero dell'interno; c) un funzionario del Ministero delle finanze; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) un esperto in materia giuridico-amministrativa; f) due farmacisti di cui uno titolare di farmacia non rurale e l'altro titolare di farmacia rurale designati dalla Federazione nazionale degli ordini professionali. Funge da segretario un funzionario addetto all'Alto Commissariato di grado non inferiore al nono. La Commissione dura in carica tre anni. Ai membri della Commissione e' corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza in conformita' delle norme vigenti. Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'apposito capitolo del bilancio previsto dall'art. 2.
Art. 10
La Commissione prevista dall'articolo precedente: a) raccoglie i dati forniti dalle Prefetture in merito alle farmacie rurali ammesse al godimento della indennita' di residenza; b) accerta il provento globale dei contributi da corrispondersi nell'anno dalle farmacie non rurali in base all'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54; c) promuove il rimborso ai Comuni entro il 30 novembre di una quota sino al massimo di due terzi, dell'indennita' stabilita per le rispettive farmacie rurali a norma dell'art. 4; d) accerta il numero delle farmacie ammesse al godimento dell'indennita' di residenza per le quali i Comuni si siano avvalsi della facolta' loro consentita dall'art. 8; e) determina l'eccedenza dei proventi di cui alla lettera, b) rispetto all'erogazione di cui alla lettera c), maggiorato dalle spese inerenti al funzionamento della Commissione e promuove l'erogazione entro il 31 dicembre di tale eccedenza ai sensi dell'art. 13; f) procede alla raccolta dei dati relativi agli accertamenti di ricchezza mobile a carico delle farmacie non rurali e formula proposte all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ai fini della predisposizione del provvedimento legislativo, previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, numero 54.
Art. 11
La domanda del Comune prevista dall'art. 7 deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato del sindaco, vistato per conferma dal prefetto, dal quale risulti che la farmacia e' aperta al pubblico ed ha funzionato regolarmente; 2) verbale della deliberazione della Commissione di cui all'art. 4 relativo alla determinazione dell'ammontare dell'indennita' o, qualora trattisi di farmacie di nuova istituzione di cui all'art. 5, copia del decreto di autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia con la indicazione di detta indennita'; 3) deliberazione con la quale il Comune fa propria la determinazione della Commissione predetta impegnandosi alla relativa spesa; 4) attestazione del tesoriere comunale dell'avvenuto pagamento con la indicazione degli estremi del mandato. Il rimborso al Comune e' disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 9.
Art. 12
Il rimborso della quota di indennita' da farsi ai Comuni puo' avvenire anche con pagamenti in conto.
Art. 13
L'erogazione dell'eccedenza di cui alla lettera e) dell'art. 10 e' effettuata con i seguenti criteri: a) se detta eccedenza pareggia o supera l'importo globale delle quote di indennita' di residenza fissata ai sensi dell'art. 4, non corrisposte dai Comuni che si siano avvalsi della facolta' consentita dall'art. 8 la Commissione invita detti Comuni a corrispondere ai titolari delle farmacie le quote integrative della indennita' medesima fino all'ammontare fissato ai sensi dell'art. 4 e promuove il rimborso ai Comuni stessi di tali quote integrative, con le modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 7 e dell'art. 11. L'eventuale ulteriore residuo dei proventi e' accantonato per essere erogato coi proventi dei contributi dell'anno successivo; b) se l'eccedenza predetta e' invece inferiore all'importo globale delle quote di indennita' di residenza non corrisposte, la Commissione determina in relazione alla disponibilita', quale parte percentuale di tali quote potra' essere corrisposta ai titolari delle farmacie cui i Comuni abbiano versato l'indennita' ridotta ai due terzi, ed invita i Comuni a corrispondere agli stessi titolari la parte percentuale cosi' determinata, promuovendo quindi il rimborso come stabilito alla lettera a) del presente articolo. In base ai criteri di cui sopra la Commissione promuove altresi' il rimborso delle quote fino al massimo dell'intera indennita' di residenza in favore dei Comuni di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, che abbiano corrisposto integralmente l'indennita' stessa.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 11. - CARLOMAGNO
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