LEGGE 12 agosto 1951, n. 741
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, è prorogato al 31 dicembre 1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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