DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 744
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, con il quale e' stato ricostituito il Ministero del tesoro;
Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, che estende, al personale del Ministero del tesoro le disposizioni regolamentari approvate dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
All'art. 114 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, sono aggiunti i seguenti commi: "Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'assunzione al rado iniziale del ruolo dell'Ispettorato generale di finanza (grado 8° - gruppo A) di cui alla tabella B dell'allegato V al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, sono composte: di un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un funzionario di grado 4° e di uno di grado 50 dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; di un funzionario di grado 5° del ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro". "L'incarico di segretario sara' espletato da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore all'ottavo". "Le Commissioni giudicatrici dei detti concorsi per titoli, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuiranno a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi in applicazione dei criteri che verranno stabiliti in via preliminare dalle Commissioni stesse". "Nei detti concorsi per titoli l'idoneita' sara' riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi".
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
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