DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 745
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518; Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 192, con il quale sono stati ricostituiti i comuni di Portico di Caserta e Macerata Campania, gia' riuniti in unico comune denominato Casalba con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2548; Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuta l'opportunita' di istituire ora un posto di notaio nel comune di Macerata Campania in sostituzione di quello gia' esistente nell'ex comune di Casalba (il quale, pertanto, deve ritenersi soppresso) e di aggregarvi, ai fini dell'assistenza notarile, l'altro comune di Portico di Caserta; Visti i pareri della Corte d'appello di Napoli e del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, e' modificata nel senso che il posto di notaio nell'ex comune di Casalba e' assegnato al comune di Macerata Campania, del distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere e che l'altro comune di Portico di Caserta e' aggregato ad esso, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
EINAUDI ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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