LEGGE 22 agosto 1951, n. 749
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, è autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di L. 5 miliardi. All'onere di cui al precedente comma si provvederà per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento già iscritto al capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
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