DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1951, n. 758
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione e l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Le facolta' concesse all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con l'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, modificato dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399, per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilita' vaglia e risparmi, sono estese alle rettificazioni di importo non superiore a L. 100 ciascuna. Entro il limite di L. 100, l'Amministrazione si regolera' nel modo stabilito dall'art. 2 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674.
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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