DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1951, n. 759
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del Codice civile;
Visto l'atto di costituzione del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma a rogito notaio Carlo Capo, repertorio n. 64007, in data 2 febbraio 1950, da cui risulta l'impegno del Banco ad assumere gli obblighi derivanti dal relativo statuto, nonche' l'adesione data allo stesso dalla quasi totalita' del personale;
Vista la istanza in data 21 luglio 1950, con cui l'Amministratore delegato del Banco di Roma chiede il riconoscimento della personalita' giuridica del Fondo di previdenza predetto e l'approvazione del relativo statuto;
Visto l'estratto autentico del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma, in data 3 aprile 1950, con cui si delibera di dare, nell'interesse del Fondo medesimo, la fideiussione necessaria a coprire la parte della riserva matematica, inizialmente scoperta, fino alla concorrenza di L. 1 miliardo e 300 milioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' riconosciuta la personalita' giuridica al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma, con sede in Roma, e ne e' approvato il relativo statuto nel testo annesso al presente decreto, composto di settantadue articoli, visto dal Ministro proponente.
EINAUDI MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
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