DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 760
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente l'approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile il regio decreto-legge suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
La tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' cosi' modificata nella voce n. 4: "n. 4. - Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti. L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo e' fatto dall'Ispettorato del lavoro".
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
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