DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1951, n. 770
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione e l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il libro 1, titolo I e II, del Codice postale e delle telecomunicazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Ritenuta l'opportunita' di istituire speciali marche per il pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle posti e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Gli articoli 219 e 221 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e della telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, sono modificati come dal seguente nuovo testo: Art. 219. - Il pagamento del diritto a favore del l'Amministrazione postale si effettua mediante l'applicazione di marche doppie speciali, sui bollettari di cui all'art. 216, in modo che la prima parte delle marche stesse rimanga sulla matrice e la seconda sulla figlia Le marche devono essere annullate con bollo a data subito dopo la loro applicazione. Art. 221. - Agli effetti delle penalita' stabilite dal l'art. 58 del Codice postale, si considera come non avvenuto il pagamento del diritto spettante all'Amministrazione se durante il trasporto si riscontri che i pacchi o colli non siano accompagnati dalle relative bollette o che queste non siano munite delle prescritte marche. Egualmente il pagamento si considera come non avvenuto qualora si accerti che sulle matrici dei bollettari sottoposti a verifica, non siano applicate le relative marche o che sulle matrici o sulle bollette le marche siano applicate in senso inverso di quello prescritte nel precedente art. 219.
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 33. - CARLOMAGNO
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