DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 794
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 280 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Considerato che il sig. Tasca Francesco di Arturo ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni suindicati;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, del comma primo, e nelle lettere a), c) e d), per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata.
Udito il parere, in data 4 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo, dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 112.51.61, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano; particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 112.51.61, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unita al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria.
Art. 3
E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 62. - CARLOMAGNO
Elenco
COMUNE DI CANDELA (Foggia) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Tasca Francesco di Arturo a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67 Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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