← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 800

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 della Commissione parlamentare, nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -- Sezione speciale per la riforma, fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 342.83.91, nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino e Ruffo Emilia legale rappresentante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia, di Potenza), della superficie di Ha. 342.83.91, nei confronti di Ruffo Maria Lucia, fu Gioacchino e Ruffo Emilia, legale rappresentante.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta', all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, e Lucania, - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 68. - CARLOMAGNO

Elenco

COMUNE DI RUOTI (Potenza) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67 Parte di provvedimento in formato grafico