DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 819
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67;
Considerato che il sig. Albertacci Teodoro, di Germano ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere c) e d) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 103.71.52, nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 103.71.52, nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Elenco
COMUNE DI CANDELA (Foggia) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Albertacci Teodoro di Germano a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. n. 7 febbraio 1951, n. 67 Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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