LEGGE 5 settembre 1951, n. 902
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Allo scopo di provvedere al completamento ed alla integrazione del programma di nuove costruzioni navali nonchè a quello di riparazioni, modificazioni e trasformazioni del naviglio mercantile nazionale, secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificata con la legge 12 maggio 1950, n. 348, è autorizzata la maggiore spesa di lire 8600 milioni da stanziare nel bilancio del Ministero della marina mercantile. La spesa suddetta, che nella misura del 30 per cento verrà eseguita nel Mezzogiorno, unitamente a quella di lire 14.000 milioni già autorizzata con la legge 8 marzo 1949, n. 75, viene così ripartita: L. 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52; L. 6500 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53; L. 8300 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54; L. 4800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Gressoney, addì 5 settembre 1951 EINAUDI PICCIONI - VANONI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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