DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 908
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;
In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951,
n. 66;
Udito il parere, in data 26 luglio 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 2302.22.90, nei confronti di, Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nei comuni di Pescina e San Benedetto dei Marsi (provincia di L'Aquila), della superficie di Ha. 2302.22.90, nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo. ((1))
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1))
Art. 3
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 64. - CARLOMAGNO
Elenco
COMUNI DI PESCINA E SAN BENEDETTO DEI MARSI (L'Aquila) Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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