LEGGE 30 agosto 1951, n. 941
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disponibilità di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52. È inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facoltà recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.
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