DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 951

Type DPR
Publication 1951-08-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme sulla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto l'art. 25 della stessa legge;

Visto l'art. 77, comma primo, e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza generale del 5 luglio 1951, ha espresso il proprio parere, rappresentando l'opportunita' della emanazione di un regolamento unico per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, anziche' di regolamenti separati;

Considerata la necessita' e l'urgenza di emanare le norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 10 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, essendo gia' in corso di pubblicazione i primi piani di esproprio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

Il calcolo del carico di lavoro fisso ed avventizio, previsto dall'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, deve, limitatamente a tali effetti, essere effettuato in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella: Lavoratori fissi: uomini da 15 a 68 anni per ogni lavoratore: 1,00 unita' lavorative; donne da 15 a 68 anni per ogni lavoratrice: 0,60 unita' lavorative; uomini e donne sotto i 15 o sopra i 68 anni per ogni lavoratore: 0,50 unita' lavorative. Per i lavoratori associati, l'unita' di lavoro sara' maggiorata del 20%. Lavoratori avventizi: I coefficienti suddetti, previsti per le varie categorie di lavoratori fissi, si applicano anche alle corrispondenti categorie di lavoratori avventizi, quando questi ultimi, nel corso del triennio, abbiano prestato una media di almeno centottanta giornate all'anno di effettivo lavoro. Quando il numero delle giornate risulti inferiore alle centottanta annue, i coefficienti suddetti saranno ridotti mediante moltiplicazione per il rapporto G/180 dove G rappresenta il numero delle giornate prestate.

Art. 2

I documenti necessari per la dimostrazione dei requisiti, indicati nell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, devono essere presentati dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo l'osservanza del termine stabilito dall'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Qualora i requisiti indicati all'art. 10 sussistano per piu' aziende, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima di emettere la dichiarazione di esonero, invitera' l'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esercitare, entro il termine di quindici giorni, la facolta' di scelta prevista dal primo comma dell'art. 11. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia fatto pervenire la relativa comunicazione, la dichiarazione di esonero verra' emessa per una delle aziende, a scelta del Ministero.

Art. 3

Quando la dichiarazione di esonero intervenga dopo che sia gia stata determinata, in tutto od in parte mediante la pubblicazione dei relativi piani, la quota da espropriare, il procedimento di espropriazione prosegue, nei confronti del proprietario che ha beneficiato dell'esonero, per la parte di proprieta' che rimane soggetta ad esproprio. Entro il termine indicato dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, gli Enti di riforma procederanno alla eventuale integrazione della quota da espropriare.

Art. 4

Con successivi decreti saranno emanate le altre norme regolamentari e di attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - CARLOMAGNO

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