LEGGE 30 agosto 1951, n. 952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.