DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, numero 323, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita', degli studi di Padova approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso.
Art. 1
"Appartengono alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti e Seminari: Istituto di diritto privato, comprendente i Seminari di diritto civile e di diritto commerciale; Istituto di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto pubblico generale, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto penale e di diritto internazionale; Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico, comprendente i Seminari di storia del diritto italiano, di diritto ecclesiastico, di diritto romano, di storia del diritto romano e dei diritti antichi; Istituto di filosofia del diritto e diritto comparato, comprendente i Seminari di filosofia del diritto e di diritto comparato e sociologia generale; Istituto di scienze economiche, comprendente i Seminari di economia politica, di scienza delle finanze e diritto finanziario; Istituto di statistica, comprendente il Seminario di statistica". Art. 2. - E' sostituito dal seguente: "I direttori degli Istituti e dei Seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario, e dai regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica due anni". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Salvo le norme particolari contenute nelle disposizioni delle leggi sull'istruzione superiore ogni corso si svolge, di regola, in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto o di laboratorio". Art. 6. - E' sostituito dal seguente. "Gli speciali contributi dovuti dagli studenti per esercitazioni o per la frequenza ad un Istituto, Scuola o Seminario sono fissati dal Consiglio di amministrazione a termini dell'art. 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". Art. 10. - E' sostituito dal seguente: "Per gli aspiranti ai benefici dell'esonero parziale o totale dalle tasse scolastiche valgono le norme dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238". Art. 13. - Il secondo comma, e' sostituito dal seguente: "Gli elaborati per l'esame di laurea in ingegneria devono essere consegnati all'Istituto presso il quale sono stati compiuti. L'attestazione dell'avvenuta consegna, firmata dal direttore dell'Istituto dovra' essere presentata alla segreteria almeno sei giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea". Art. 14. - E' sostituito dal seguente: "Sentiti i relatori, la Commissione puo' escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta, o l'elaborato da lui presentato. Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se risulta approvato l'esame si procede alla votazione in ordine inverso di anzianita'. Registrata a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del rettore, procede alla proclamazione a termine delle vigenti disposizioni. E' ammessa, in caso di speciale merito, la proclamazione della dignita' di stampa. In tale caso peraltro devono precedere tre relazioni scritte favorevoli di relatori scelti dal preside. Queste modalita', per quanto applicabili, valgono anche per la Commissione degli esami di diploma". Art. 15. - E' soppresso l'insegnamento complementare di "legislazione del lavoro" e sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: 14) diritto svizzero; 15) diritto minerario; 16) storia dei trattati e politica internazionale. L'insegnamento complementare di "diritto marittimo" e' soppresso e sostituito da quello di "diritto della navigazione". Art. 16. - Viene soppressa la propedeuticita' dell'insegnamento del diritto costituzionale rispetto a quelli di filosofia del diritto e scienza delle finanze. Art. 17. - Le parole "discussione di due fra tre temi scelti dal candidato", sono sostituite dalle seguenti "discussione di due temi scelti dal candidato". Art. 18. - E' sostituito dal seguente: "Appartengono alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti Istituti e Seminari: Istituto di diritto privato, comprendente i Seminari di diritto civile e di diritto commerciale; Istituto di diritto pubblico, comprendente i Seminari di diritto pubblico generale, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, di diritto processuale civile, di diritto penale e di diritto internazionale; Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico comprendente i Seminari di storia del diritto italiano, diritto ecclesiastico, di diritto romano, di storia del diritto romano e dei diritti antichi; Istituto di filosofia del diritto e diritto comparato, comprendente i Seminari di filosofia del diritto e di diritto comparato e sociologia generale; Istituto di scienze economiche, comprendente i Seminari di economia politica, di scienza delle finanze e di diritto finanziario; Istituto di statistica, comprendente il Seminario di statistica". Art. 19. - Dopo le parole "gli Istituti" e' aggiunto quanto appresso "e i Seminari". Art. 20. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I direttori degli Istituti e Seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti particolari che li riguardano, e durano in carica due anni". Articoli 21 e 22. - Dopo le parole "Istituti" e' aggiunto quanto appresso "e Seminari". Art. 23. - E' sostituito dal seguente: "Possono da ogni Istituto o Seminario aprirsi concorsi a premio fra gli alunni con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo. In ciascun Istituto o Seminario e' conservata copia dei lavori presentati ai detti concorsi e delle dissertazioni di laurea che si riferiscono alle materie comprese nell'ambito dell'Istituto stesso. A questo effetto saranno presi in particolare esame le dissertazioni di laurea dichiarate dalla Commissione esaminatrice degne di stampa. Possono essere inoltre pubblicati a cura degli Istituti o Seminari quei lavori che una Commissione di almeno tre membri, eletta dal Consiglio direttivo di ciascun Istituto o Seminario abbia alla unanimita' giudicati degni di stampa". Art. 24. - E' modificato come segue: "La Facolta' di giurisprudenza ha una biblioteca generale che e' disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio della facolta'. Ogni Istituto ha inoltre una propria biblioteca, retta da un regolamento deliberato dalla Facolta'. Nel regolamento sono comprese le norme opportune ad evitare che, ad eccezione di opere di pochissimo costo a consultazione quotidiana, siano acquistati gli stessi libri da piu' di un Istituto". Art. 29. - E' modificato come segue: "Alla Scuola e' preposto un direttore nominato, su proposta della Facolta' di giurisprudenza, dal rettore dell'Universita' fra i professori ordinari di essa facolta' i quali svolgano corsi di esercitazioni presso la Scuola. Il direttore e' assistito da un Consiglio direttivo, da lui presieduto e composto di due professori di ruolo, designati dalla Facolta' di giurisprudenza fra i suoi membri che svolgono corsi di esercitazioni presso la Scuola, di un presidente di sezione di Corte di appello designato dal Primo presidente della Corte di appello di Venezia e dal presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Padova. Il direttore ed il Consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico". Art. 32. - E' modificato come segue: "Il Consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta dei Consiglio della scuola udito il Senato accademico, fissa, a termine dell'art. 152 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, l'ammontare della tassa di iscrizione". Art. 44. - E' soppresso l'insegnamento complementare di "lingua e letteratura turca" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 1) lingua e letteratura rumena; 2) lingua e letteratura spagnola; 3) lingua e letteratura portoghese; 4) filologia greco-latina; 5) storia comparata delle lingue classiche; 6) lingua e letteratura polacca; 7) lingua e letteratura bulgara; 8) letteratura cristiana antica; 9) storia e geografia dell'Asia orientale; 10) storia dell'arte del Medio ed estremo oriente; 11) storia dell'arte mussulmana e copta; 12) letteratura delle tradizioni popolari; 13) lingua e letteratura slovena; 14) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea". Il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente: "gli insegnamenti biennali comportano due distinti esami o alla fine di ciascun anno, o al termine del biennio". Art. 73. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti: 12) onde elettromagnetiche; 13) radioattivita'. Al penultimo comma e' aggiunto quanto appresso: "deve inoltre avere sostenuto e superato una prova di cultura generale di matematica e fisica". Articoli 76 e 79. -- Laurea in scienze matematiche e matematica e fisica. E' aggiunto all'ultimo comma quanto segue: "deve inoltre avere sostenuto e superato una prova di cultura generale di matematica e fisica". Art. 82. - Corso di laurea in scienze naturali. Sono soppressi gli insegnamenti complementari di "biologia delle razze umane" e "scienza dell'alimentazione" e sono aggiunti i seguenti: "etnologia", "genetica", e "fisiologia vegetale". Art. 83. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I corsi di fisica, di mineralogia, di petrografia, di geologia, di anatomia comparata comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio". Art. 85. - Corso di laurea in scienze biologiche. E' soppresso l'insegnamento di "biologia delle razze umane" e sono aggiunti i seguenti: "etnologia", "genetica", "idrobiologia e pescicultura" e "fisiologia vegetale". Art. 89. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I corsi fondamentali di mineralogia, di geologia, di geografia fisica e di petrografia e quello complementare di antropologia comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche, alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna". Art. 113. - E' aggiunto il seguente comma: "All'atto della iscrizione al primo anno lo studente deve indicare la sezione e sottosezione che intende frequentare. Qualora lo studente non intenda seguire gli insegnamenti complementari consigliati dalla Facolta' per la sezione in cui si iscrive, egli deve sottoporre alla approvazione del Consiglio di facolta' l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. In ogni caso la scelta e' impegnativa e non puo' subire variazioni durante il corso di studi, se non previo parere favorevole del Consiglio di facolta'". Art. 114. - E' modificato come segue: "Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, rilevamento o di laboratorio, che formano parte integrante dei rispettivi corsi. La durata di ciascun corso sara' fissata anno per anno dal Consiglio di facolta'". Art. 116. - E' modificato come segue: "Gli allievi devono superare gli esami rispettando le seguenti precedenze: 1) l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di: "costruzioni in legno, ferro e cemento armato", "costruzioni idrauliche", "costruzioni di macchine"; 2) l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quello di: "macchine"; 3) l'esame di fisica tecnica deve precedere quello di: "macchine"; 4) l'esame di elettrotecnica deve precedere quello di: "costruzione di macchine elettriche", "impianti industriali elettrici" e di tutti gli altri esami complementari aventi attinenza con la materia; 5) l'esame di chimica applicata deve precedere quelli di: "chimica industriale"; 6) l'esame di architettura tecnica deve precedere quelli di "archi Lettura e composizione architettonica" e "tecnica urbanistica"; 7) l'esame di macchine deve precedere quelli di: "costruzione di macchine", e "disegno di macchine e progetti" e tutti gli altri esami complementari aventi attinenza con la materia; 8) l'esame di idraulica deve precedere quelli di: "costruzioni idrauliche" e "impianti speciali idraulici" e tutti gli altri esami complementari aventi attinenza con la materia; 9) l'esame di costruzioni in legno, ferro e cemento armato deve precedere quelli di: "costruzioni di ponti" e "tecnica ed economia dei trasporti". Art. 117. - Il terzo comma e' soppresso. Art. 118. - Al secondo comma sono soppresse le parole: "durante l'ultimo anno di corso". Art. 120. - E' cosi' modificato: "Appartengono alla Facolta' di ingegneria i seguenti Istituti: Biblioteca centrale; Istituto di architettura; Istituto di costruzioni di ponti e strade; Istituto di chimica industriale; Istituto di elettrotecnica; Istituto di fisica tecnica; Istituto di idraulica; Istituto di macchine; Istituto di meccanica applicata e laboratorio per le prove dei materiali da costruzione; Istituto di topografia". Facolta' di lettere e filosofia Scuola storico-filologica delle Venezie Art. 141. - E' modificato come segue: "La scuola comprende: a) una scuola di perfezionamento storico, della durata di due anni; b) una scuola di perfezionamento filologico, della durata di due anni; c) un corso di perfezionamento per archivista, della durata di un anno; d) una scuola di perfezionamento per bibliotecari della durata di due anni; e) una scuola di perfezionamento per la storia dell'arte, della durata di due anni". Art. 143. - E' modificato come segue: "Titolo di ammissione alla scuola di perfezionamento storico ovvero filologico e' la laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o (se l'aspirante e' fornito del diploma di maturita' classica) in scienze politiche. Possono essere altresi' ammessi, con l'approvazione del Consiglio di facolta' e limitatamente a materia preventivamente studiata nei corsi universitari, i laureati in lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, i laureati in lingua e letterature straniere e in materie letterarie presso le Facolta' di magistero e in lingue e letterature europee od orientali presso l'Istituto superiore orientale di Napoli. Durante il biennio i perfezionandi dovranno frequentare il Seminario o Istituto della Facolta' di lettere e filosofia per la disciplina che avranno scelta, su parere conforme del direttore della Scuola, come disciplina centrale del loro perfezionamento; dovranno inoltre frequentare i corsi di almeno altre due discipline indirizzate al medesimo scopo e scelte con l'approvazione del direttore della Scuola. Alla fine del primo anno i perfezionandi debbono superare gli esami delle due discipline laterali, uno dei quali puo' essere sostituito con due esami semestrali. Alla fine del biennio il perfezionando deve sostenere una prova biennale nella disciplina centrale: ove questa sia una letteratura moderna straniera, la prova sara' completata con una composizione redatta in quella lingua; ove sia invece una letteratura classica, la composizione sara' fatta in lingua latina o sara' sostituita da una traduzione dal greco in latino". Art. 144. - E' modificato come segue: "I perfezionandi che abbiano assolto gli obblighi del precedente articolo sono ammessi alla discussione di una tesi scientifica nella disciplina centrale. Questa prova sara' preceduta in ogni caso da un colloquio nel quale possa accertarsi nel perfezionando la conoscenza delle fonti e dei principali sussidi bigliografici rispettivamente nelle discipline storiche e filologiche. Durante questo colloquio il perfezionando provera' pure la sua attitudine a conoscere e a intendere con sicurezza opere scientifiche relative alla propria disciplina e composte in lingua francese ovvero in una delle due lingue tedesca e inglese. Superata la prova di discussione della tesi i perfezionandi riceveranno il diploma di perfezionamento storico ovvero filologico". Art. 154. - E' cosi' modificato: "Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facolta', udito il Senato accademico, fissera' annualmente le tasse di iscrizione, le sopratasse e i contributi che dovranno essere versati dagli iscritti alle scuole ed al corso sopraindicato". Art. 157. - Il primo comma e' cosi' modificato: "Il corso si svolge presso l'Istituto di idraulica ed ha la durata di un anno accademico". Articoli 158 e 163. - Sono cosi' modificati: "Le tasse e sopratasse vengono fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facolta'". Art. 162. - Il primo comma e' cosi' modificato: "Il corso si svolge presso l'Istituto ed il laboratorio di elettrotecnica ed ha la durata di un anno accademico".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 13. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.