LEGGE 30 luglio 1951, n. 954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concessa all'Amministrazione degli archivi notarili una anticipazione straordinaria di lire 80.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e nel bilancio dell'entrata dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'esercizio finanziario 1949-1950.
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