DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, numero 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291, 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874; 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica medica" e di "malattie infettive".
Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in una unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
7) teoria delle funzioni;
8) meccanica superiore.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
9) teoria delle funzioni;
10) meccanica superiore,
Art. 50. - Gli insegnamenti fondamentali biennali di "chimica fisica" e di "esercitazioni di chimica fisica" del corso di laurea in chimica, importano ciascuno due distinti esami annuali.
Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica ed in clinica neuropsichiatrica.
CAP. IV
Scuola di perfezionamento
in clinica ostetrico-ginecologica.
Art. 92. - La Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.
La Scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 93. - Gli insegnamenti della Scuola sono cosi' distribuiti nei quattro anni di studio:
1° anno:
1) fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) esame clinico della gravida;
3) nozioni applicate di laboratorio.
2° anno:
1) semeiotica e clinica ostetrica;
2) fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
3) puericultura prenatale e postnatale;
4) operazioni ostetriche;
5) farmacologia applicata.
3° anno:
1) patologia della gravidanza, del parto e del puerperio;
2) anatomia patologica applicata;
3) roentgeudiagnostica e roentgeu-radium terapia. Altre terapie fisiche della branca.
4° anno:
1) semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica;
2) nozioni di urologia applicata;
3) igiene e legislazione sanitaria applicata.
Art. 94. - Gli esami di profitto si danno al termine di ogni anno di studio.
Art. 95. - Superati gli esami di profitto dei quattro anni, il candidato puo' presentarsi a discutere la dissertazione per il conseguimento del diploma.
CAP. V
Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica.
Art. 96. - La Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica conferisce il diploma di specialista in clinica neuropsichiatrica.
La Scuola ha la durata di tre anni.
Art. 97. - Le materie obbligatorie, per il conseguimento del diploma, sono le seguenti:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso;
4) semeiotica clinica e di laboratorio;
5) patologia nervosa;
6) terapeutica neurologica;
7) radio-neuro-chirurgica;
8) clinica neurologica propriamente detta;
9) psicologia e psicopatologia;
10) semeiotica psichiatrica;
11) clinica psichiatrica;
12) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi.
Art. 98. - Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio:
1° anno:
1) anatomia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso;
4) semeiotica clinica e di laboratorio.
2° anno:
1) patologia nervosa;
2) terapeutica neurologica;
3) radio-neuro-chirurgia;
4) clinica neurologica propriamente detta.
3° anno:
1) psicologia e psicopatologia;
2) semeiotica psichiatrica;
3) clinica psichiatrica;
4) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi.
Gli esami di profitto si danno in tre gruppi.
L'esame di diploma comprendera' la presentazione la discussione di una tesi scritta.
Art. 99. - L'internato e' obbligatorio durante i tre anni di corso, nella clinica neurologica, con doveri e attribuzioni uguali a quelle degli assistenti volontari della clinica.
Gli iscritti debbono assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e le cure degli ammalati che si svolgono nella clinica stessa.
Art. 100. - Le lezioni sono tutte impartite in modo dimostrativo.
Art. 101. - Le tasse e sopratasse sono eguali a quelle stabilite per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 1951
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, numero 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291, 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874; 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica medica" e di "malattie infettive". Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in una unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: 7) teoria delle funzioni; 8) meccanica superiore. Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: 9) teoria delle funzioni; 10) meccanica superiore, Art. 50. - Gli insegnamenti fondamentali biennali di "chimica fisica" e di "esercitazioni di chimica fisica" del corso di laurea in chimica, importano ciascuno due distinti esami annuali. Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica ed in clinica neuropsichiatrica. CAP. IV Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica. Art. 92. - La Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia. La Scuola ha la durata di quattro anni. Art. 93. - Gli insegnamenti della Scuola sono cosi' distribuiti nei quattro anni di studio: 1° anno: 1) fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio; 2) esame clinico della gravida; 3) nozioni applicate di laboratorio. 2° anno: 1) semeiotica e clinica ostetrica; 2) fisiopatologia della gravidanza e del puerperio; 3) puericultura prenatale e postnatale; 4) operazioni ostetriche; 5) farmacologia applicata. 3° anno: 1) patologia della gravidanza, del parto e del puerperio; 2) anatomia patologica applicata; 3) roentgeudiagnostica e roentgeu-radium terapia. Altre terapie fisiche della branca. 4° anno: 1) semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica; 2) nozioni di urologia applicata; 3) igiene e legislazione sanitaria applicata. Art. 94. - Gli esami di profitto si danno al termine di ogni anno di studio. Art. 95. - Superati gli esami di profitto dei quattro anni, il candidato puo' presentarsi a discutere la dissertazione per il conseguimento del diploma. CAP. V Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica. Art. 96. - La Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica conferisce il diploma di specialista in clinica neuropsichiatrica. La Scuola ha la durata di tre anni. Art. 97. - Le materie obbligatorie, per il conseguimento del diploma, sono le seguenti: 1) anatomia del sistema nervoso; 2) fisiologia del sistema nervoso; 3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso; 4) semeiotica clinica e di laboratorio; 5) patologia nervosa; 6) terapeutica neurologica; 7) radio-neuro-chirurgica; 8) clinica neurologica propriamente detta; 9) psicologia e psicopatologia; 10) semeiotica psichiatrica; 11) clinica psichiatrica; 12) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi. Art. 98. - Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio: 1° anno: 1) anatomia del sistema nervoso; 2) fisiologia del sistema nervoso; 3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso; 4) semeiotica clinica e di laboratorio. 2° anno: 1) patologia nervosa; 2) terapeutica neurologica; 3) radio-neuro-chirurgia; 4) clinica neurologica propriamente detta. 3° anno: 1) psicologia e psicopatologia; 2) semeiotica psichiatrica; 3) clinica psichiatrica; 4) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi. Gli esami di profitto si danno in tre gruppi. L'esame di diploma comprendera' la presentazione la discussione di una tesi scritta. Art. 99. - L'internato e' obbligatorio durante i tre anni di corso, nella clinica neurologica, con doveri e attribuzioni uguali a quelle degli assistenti volontari della clinica. Gli iscritti debbono assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e le cure degli ammalati che si svolgono nella clinica stessa. Art. 100. - Le lezioni sono tutte impartite in modo dimostrativo. Art. 101. - Le tasse e sopratasse sono eguali a quelle stabilite per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia.
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
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