LEGGE 5 luglio 1951, n. 956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, sono ratificati.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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