DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 957

Type DPR
Publication 1951-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467, 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;

Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i succitati decreti, e' cosi' ulteriormente modificato:

Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:

22) "ebraico e lingue semitiche comparate".

Attuale art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

15) fisiologia vegetale;

16) geografia fisica.

Attuale art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:

7) fisiologia vegetale.

Attuale art. 107. - E' aggiunto il seguente comma:

"Al corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali".

Attuale art. 168. - E' aggiunto quanto appresso:

N. 6. Scuola di specializzazione in geografia.

Attuale art. 169. - E' sostituito dal seguente:

"I corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di perfezionamento in filologia moderna e la Scuola di specializzazione in geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di perfezionamento.

Dopo l'attuale art. 180 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una Scuola di specializzazione in geografia annessa alla Facolta' di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in geografia.

Art. 181. - La Scuola di specializzazione in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati della Facolta' di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, scienze naturali, scienze politiche.

Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni.

I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari.

I corsi costitutivi sono:

della Facolta' di lettere e filosofia:

geografia umana generale e geografia regionale;

storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche;

della Facolta' di magistero:

geografia (corso differenziato da quello di lettere);

della Facolta' di scienze naturali:

geologia;

geografia fisica;

etnologia;

della Facolta' di economia e commercio:

geografia economica;

statistica metodologica;

della Facolta' di scienze politiche:

geografia politica.

Complementari sono altri corsi da scegliere tra quelli delle Facolta' suddette. Oltre a queste materie di studio, saranno dati insegnamenti pratici di cartografia e topografia e tenuti corsi di conferenze su argomenti particolari, gli uni e gli altri da determinarsi annualmente.

Alcuni di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto geografico militare.

Art. 183. - La Scuola e' retta da un Consiglio formato da cinque professori, a cio' delegati dalle cinque Facolta' alle quali appartengono i corsi costitutivi. Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467, 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i succitati decreti, e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: 22) "ebraico e lingue semitiche comparate". Attuale art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 15) fisiologia vegetale; 16) geografia fisica. Attuale art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: 7) fisiologia vegetale. Attuale art. 107. - E' aggiunto il seguente comma: "Al corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali". Attuale art. 168. - E' aggiunto quanto appresso: N. 6. Scuola di specializzazione in geografia. Attuale art. 169. - E' sostituito dal seguente: "I corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di perfezionamento in filologia moderna e la Scuola di specializzazione in geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di perfezionamento. Dopo l'attuale art. 180 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una Scuola di specializzazione in geografia annessa alla Facolta' di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in geografia. Art. 181. - La Scuola di specializzazione in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati della Facolta' di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, scienze naturali, scienze politiche. Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni. I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari. I corsi costitutivi sono: della Facolta' di lettere e filosofia: geografia umana generale e geografia regionale; storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche; della Facolta' di magistero: geografia (corso differenziato da quello di lettere); della Facolta' di scienze naturali: geologia; geografia fisica; etnologia; della Facolta' di economia e commercio: geografia economica; statistica metodologica; della Facolta' di scienze politiche: geografia politica. Complementari sono altri corsi da scegliere tra quelli delle Facolta' suddette. Oltre a queste materie di studio, saranno dati insegnamenti pratici di cartografia e topografia e tenuti corsi di conferenze su argomenti particolari, gli uni e gli altri da determinarsi annualmente. Alcuni di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto geografico militare. Art. 183. - La Scuola e' retta da un Consiglio formato da cinque professori, a cio' delegati dalle cinque Facolta' alle quali appartengono i corsi costitutivi. Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - FRASCA

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