LEGGE 30 agosto 1951, n. 963

Type Legge
Publication 1951-08-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle, opere della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", entro il limite di spesa di lire 700 milioni. Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.

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