LEGGE 30 agosto 1951, n. 963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle, opere della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", entro il limite di spesa di lire 700 milioni. Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.
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